Home Forum Diritto successorio DAT (Disposizioni Anticipate di Trattanento)

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  • #831
    luigi
    Partecipante

    Buongiorno, Vi scrivo per sottoporVi il mio caso.

    Mio zio ha da poco perso l’anziana madre, dopo una lunga malattia che l’aveva resa, ormai da tempo, incapace di autodeterminarsi nonchè di provvedere a se stessa, sotto ogni aspetto.

    Mio zio è ora molto provato e, pur avendo solo cinquant’anni, desidera sin d’ora esprimere le proprie volontà -in materia di trattamenti sanitari sulla propria persona- nell’ipotesi in cui, più avanti negli anni, venisse a trovarsi nelle medesime condizioni attraversate dalla propria madre durante il lungo calvario della malattia.

    Vi chiedo, quindi, se sia possibile per mio zio esprimere sin d’ora le proprie volontà e le proprie scelte circa gli eventuali futuri trattamenti sanitari.

    Grazie per un Vostro aiuto.

    #833
    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    sì, Le confermiamo che il nostro ordinamento prevede la possibilità di disporre in anticipo in merito ai propri trattamenti sanitari futuri.

    In particolare, la normativa di riferimento è contenuta nella L 22.12.2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” ai sensi della quale, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può -attraverso le c.d. “DAT” (Disposizioni anticipate di trattamento)-, esprimere le proprie volontà in materia di futuri trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a futuri accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

    Suo zio ha, inoltre, la possibilità di designare, sin d’ora, un proprio “fiduciario” che lo rappresenterà, in futuro, nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

    Tali disposizioni possono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata che Suo zio dovrà consegnare presso l’ufficio dello stato civile del Comune in cui risiede.

    Le DAT sono esenti da obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

    A livello pratico, rileviamo che prima di assumere qualsiasi decisione e redigere le proprie disposizioni sui trattamenti, Suo zio dovrà preventivamente raccogliere tutte le adeguate e necessarie informazioni mediche del caso.

    Ciò risulta elemento essenziale ed imprescindibile nella fattispecie in esame; a tal fine, suggeriamo alcune modalità operative, tra loro alternative, che potranno essere seguite:
    – allegare alle DAT una dichiarazione scritta del medico che ha fornito le informazioni e da cui risulti quali informazioni sono state ricevute da Suo zio;
    – fare intervenire direttamente all’atto il medico che ha fornito le informazioni a Suo zio;
    – richiedere a Suo zio di dichiarare in atto il nominativo del medico che gli ha fornito le informazioni e le modalità con cui le stesse sono state da lui acquisite.

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