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  • in risposta a: Circolazione in Italia di veicolo immatricolato all’estero #1220
    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Successivamente alla nostra risposta, rileviamo che la legge 238/21 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” ha introdotto alcune modifiche al Codice della Strada, con decorrenza 1.02.2022. In particolare, risulta ora modificata la normativa concernente la circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero, stante la parziale abrogazione dell’art. 93 del Codice della Strada e l’introduzione del nuovo art. 93 bis del Codice della Strada che contiene previsioni più specifiche in relazione ai veicoli “immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia”.

    La nuova norma prevede, in particolare, che gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero che risultino di proprietà di persone che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia possano circolare sul territorio nazionale, a condizione però che -entro tre mesi dall’acquisizione della residenza- vengano immatricolati in Italia in base alle vigenti disposizioni del codice della strada. Dunque, nei primi tre mesi dall’acquisizione della residenza in Italia del proprietario, la circolazione del veicolo può continuare con le targhe e i documenti di circolazione stranieri; decorsi i tre mesi, il veicolo deve essere immatricolato in Italia.

    Il comma 2 dell’art. 93 bis prevede, poi, che a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia che però non è l’intestatario del mezzo, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

    in risposta a: Uso transitorio #1214
    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    nel suo caso potrà essere stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria. Tale tipo di contratto prevede, infatti, una durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Nel contratto dovrà essere presente un’apposita clausola che individui l’esigenza di transitorietà; nel caso in cui tale indicazione venga omessa, la conseguenza sarà quella dell’assoggettamento del contratto alla disciplina ordinaria e, quindi, la durata verrà ricondotta a quattro anni, rinnovabili per ulteriori quattro. Le precisiamo, in particolare, che l’esigenza di transitorietà dovrà essere provata con apposita documentazione. Nel Suo caso, quindi, occorrerà munirsi di documentazione che attesti la frequentazione della scuola di teatro.
    Le informiamo, infine, che nei contratti di locazione di natura transitoria il canone è oggetto di libera pattuizione ad eccezione di determinate città considerate e definite “ad alta tensione abitativa”, ivi compresa la città di Milano ove è sito l’appartamento di Sua proprietà; per i contratti qui stipulati, infatti, il canone dovrà corrispondere a quello determinato con appositi accordi territoriali.

    in risposta a: Bonus facciate 90% #931
    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    l’agevolazione fiscale di cui al c.d. “bonus facciate”, pari al 90%, riguarda le spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (ovvero delle facciate interne, se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico).
    Al fine di scongiurare i rischi di perdita di tale agevolazione (di cui è possibile avvalersi mediante detrazione fiscale diretta, ovvero, come nel Vostro caso, mediante cessione del credito di imposta per un importo pari alla detrazione e sconto in fattura da parte del fornitore), è sicuramente opportuno che il contratto di appalto preveda adeguate forme di tutela del Condominio nei confronti dell’Impresa che svolgerà i lavori.
    In particolare, considerato che -al fine di fruire del beneficio fiscale- la Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che le spese relative ai lavori siano sostenute negli anni 2020 e 2021, consigliamo di prevedere un espresso impegno dell’Impresa ad eseguire ed ultimare le opere in tempo utile, così da garantire che le relative spese siano documentate entro il giorno 31.12.2021.
    Sempre con riferimento alle tempistiche dei lavori, suggeriamo di inserire una specifica previsione ai sensi della quale, nell’ipotesi di ritardi imputabili all’Impresa che comportassero la perdita del beneficio fiscale, l’Impresa stessa rinunci a qualsiasi tipo di rivalsa sul Condominio, nel caso di impossibilità di usufruire del beneficio fiscale cedutole dal Condominio.
    Parimenti, consigliamo di prevedere una rinuncia alla rivalsa nei confronti del Condominio, anche nell’ipotesi in cui, un’eventuale violazione – da parte dell’Impresa- della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti, comportasse, tra l’altro, la perdita del beneficio fiscale.

    in risposta a: Ripartizione spese balconi condominiali #839
    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Con riferimento al quesito da Lei posto, la giurisprudenza si è pronunciata affermando che i balconi come quello da Lei descritto, di tipo aggettante, pur essendo inseriti nella facciata, non costituiscono parte comune del condominio ma, bensì, sono parte integrante dell’appartamento cui accedono.

    Le spese per la relativa manutenzione, quindi, spettano a Lei quale proprietario dell’appartamento e del relativo balcone.

    Qualora, però, sul balcone vi sia un rivestimento ovvero elementi decorativi che abbiano una funzione volta a rendere esteticamente gradevole l’edificio nel suo insieme, le spese per rifacimento del solo rivestimento graveranno sull’intero condominio, in quanti tali elementi vengono considerati di proprietà comune dei condòmini.

    in risposta a: Rinuncia eredità e pensione di reversibilità #836
    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Il diritto all’eredità e il diritto alla pensione di reversibilità sono autonomi e la rinuncia alla prima non incide in alcun modo sulla possibilità di godere della seconda. La pensione di reversibilità è un istituto di tipo assistenziale che esula, quindi, dall’applicazione delle norme che regolano la successione.

    Sua suocera ha, quindi, pieno diritto a tale pensione.
    Desideriamo, tuttavia, precisarLe che, nell’ipotesi di rinuncia all’eredità, potranno essere chieste -da Sua suocera- solo le rate di reversibilità e non anche le eventuali rate di pensione non riscosse dal defunto marito -quando ancora era in vita— in quanto tale ultimo comportamento potrebbe essere considerato come una forma di accettazione implicita dell’eredità.

    in risposta a: DAT (Disposizioni Anticipate di Trattanento) #833
    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    sì, Le confermiamo che il nostro ordinamento prevede la possibilità di disporre in anticipo in merito ai propri trattamenti sanitari futuri.

    In particolare, la normativa di riferimento è contenuta nella L 22.12.2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” ai sensi della quale, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può -attraverso le c.d. “DAT” (Disposizioni anticipate di trattamento)-, esprimere le proprie volontà in materia di futuri trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a futuri accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

    Suo zio ha, inoltre, la possibilità di designare, sin d’ora, un proprio “fiduciario” che lo rappresenterà, in futuro, nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

    Tali disposizioni possono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata che Suo zio dovrà consegnare presso l’ufficio dello stato civile del Comune in cui risiede.

    Le DAT sono esenti da obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

    A livello pratico, rileviamo che prima di assumere qualsiasi decisione e redigere le proprie disposizioni sui trattamenti, Suo zio dovrà preventivamente raccogliere tutte le adeguate e necessarie informazioni mediche del caso.

    Ciò risulta elemento essenziale ed imprescindibile nella fattispecie in esame; a tal fine, suggeriamo alcune modalità operative, tra loro alternative, che potranno essere seguite:
    – allegare alle DAT una dichiarazione scritta del medico che ha fornito le informazioni e da cui risulti quali informazioni sono state ricevute da Suo zio;
    – fare intervenire direttamente all’atto il medico che ha fornito le informazioni a Suo zio;
    – richiedere a Suo zio di dichiarare in atto il nominativo del medico che gli ha fornito le informazioni e le modalità con cui le stesse sono state da lui acquisite.

    in risposta a: Regime patrimoniale coniugi e diritto successori #830
    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    il nostro ordinamento giuridico disciplina in modo identico la successione del coniuge, a prescindere dal regime patrimoniale scelto al momento del matrimonio.

    In altre parole, Sua zia ha i medesimi diritti successori che spetterebbero ad un coniuge in comunione dei beni.

    Nel caso specifico, in particolare, non essendoci un testamento, l’eredità si devolverà secondo le regole indicate dalla legge, in virtù del rapporto di parentela tra il defunto e gli eredi, c.d. “successione legittima”.

    Sua zia erediterà, quindi, 1/3 del patrimonio ed i restanti 2/3 spetteranno, in quote identiche, ai due figli di Sua zia.

    in risposta a: Circolazione in Italia di veicolo immatricolato all’estero #827
    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Buongiorno,

    a seguito delle modifiche al Codice della Strada introdotte, a decorrere dal 4.12.2018, dal D.L. 113/2018 convertito in L. 132/2018 (c.d. Decreto Sicurezza), sussiste, ai sensi dell’art. 93 del Codice della Strada, un generale divieto di circolare con un veicolo immatricolato all’estero nei confronti di chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni. Tale soggetto, per circolare in Italia, ha quindi l’obbligo di immatricolare il suo mezzo in Italia.

    Con riferimento al Suo caso – ove il veicolo non è di sua proprietà- considerato che l’automobile risulta, allo stato, sottoposta a fermo amministrativo, Le consigliamo di provvedere immediatamente al pagamento della sanzione amministrativa erogata e di inviare ai Carabinieri competenti la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

    Con riferimento, invece, alla misura del sequestro amministrativo cui è stata, altresì, sottoposta l’automobile, Le rappresentiamo che è prevista una procedura per il rimpatrio in Svizzera del veicolo.

    In particolare, occorre richiedere presso i competenti Uffici della Motorizzazione, il rilascio di un foglio di via unitamente alla targa provvisoria per poter rimpatriare l’autovettura; contestualmente, dovranno essere da Lei consegnate le targhe originarie dell’automobile.

    Le segnaliamo, infine, che il rimpatrio in Svizzera dell’automobile –previo ottenimento del foglio di via e della targa provvisoria- dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni dalla violazione poiché, in difetto, l’automobile verrà confiscata.

    Una volta eseguito il rimpatrio dell’automobile, verranno, infine, restituite le targhe originarie e la carta di circolazione.

    in risposta a: Difetti di esecuzione in opere edili #750
    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Le sconsigliamo di far subentrare un’altra impresa senza aver fatto prima constatare in maniera ufficiale lo stato attuale dei lavori. Ciò è possibile presentando in tribunale un ricorso per accertamento tecnico preventivo.

    A seguito di tale richiesta il tribunale nomina un perito d’ufficio, scelto in un registro speciale in base alle competenze che si rendono necessarie per affrontare l’incarico. Il perito verificherà quindi lo stato dei lavori e farà una valutazione della reale entità dei difetti e sulle loro presumibili cause.

    Indicherà anche i rimedi da porre in essere e quantificherà il minor valore da attribuire alle opere svolte nel caso in cui l’impresa non volesse o non potesse correggere i difetti delle opere. Depositerà poi in tribunale la sua perizia, che potrà avere un valore “vincolante”.

    Pertanto sarà possibile negoziare con l’impresa uno sconto o costringerla a porre in essere i rimedi indicati dal perito. Se la perizia sarà a suo favore ma ciononostante l’impresa non vorrà negoziare, Lei potrà iniziare la causa confidando nel fatto che il giudice terrà conto di questa perizia nel processo.

    Inoltre con questa perizia lei potrà ben difendersi dall’ingiunzione di pagamento richiesta dall’impresa.

    in risposta a: vendita immobile proveniente da donazione #723
    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Buongiorno,

    l’acquisto e/o il finanziamento dei beni immobili di provenienza donativa – come nel Suo caso- possono rivelarsi difficoltosi in quanto sussiste il rischio che gli eredi legittimari del donante (di norma, il coniuge e i figli), lesi nella loro quota legittima, possano agire per ottenere la restituzione dell’immobile donato. Tale azione potrà essere esperita entro il termine di 20 anni dalla data della donazione.

    Soluzioni percorribili:
    1) E’ possibile stipulare una polizza assicurativa che, dietro il versamento di un premio una tantum (premio unico e anticipato), indennizzi l’acquirente o il soggetto mutuante (la Banca che concede al terzo acquirente il finanziamento ipotecario sull’immobile di provenienza donativa) dei danni economici che essi potrebbero subire a seguito di un esito favorevole dell’azione di restituzione dell’immobile condotta dagli eredi legittimari del donante. In proposito, il nostro Studio ha già potuto verificare positivamente, occupandosi di un caso analogo al Suo, l’operatività di tali polizze.

    2) Qualora il donante sia ancora in vita, è possibile revocare la donazione innanzi ad un Notaio; a seguito della revoca, dunque, il donante e il donatario porranno nel nulla la precedente donazione -come se la stessa non fosse mai avvenuta- ed il donante tornerà ad essere l’unico ed esclusivo proprietario dell’immobile.

    Percorrendo tale seconda soluzione, tuttavia, il ricavato della vendita dell’immobile spetterà solo ed esclusivamente a colui che, a seguito dell’avvenuta revoca della donazione, è tornato ad essere l’unico e solo proprietario del bene. Per tale motivo, risulta necessario che, con riferimento all’immobile, tra le Parti (donante e donatario) sussista piena sintonia e accordo in relazione ad ogni aspetto legato alla vendita dell’immobile e alla destinazione del suo ricavato.

    in risposta a: Rinuncia all’eredità e usufrutto #739
    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Nell’ipotesi in cui all’interno dell’immobile vi siano beni o arredi di proprietà dell’usufruttuario (ipotesi che ricorre praticamente sempre), sussiste una presunzione in virtù della quale il chiamato all’eredità, che ha acquisito la piena proprietà dell’immobile al momento della morte dell’usufruttuario, viene considerato nel possesso del suo contenuto dell’immobile.

    In ragione di ciò, per evitare di acquisire automaticamente la qualifica di erede di suo padre, dovrà provvedere immediatamente a compiere l’inventario e poi formalizzare nuovamente la rinuncia alla successione. In mancanza, Lei sarà considerato a tutti gli effetti erede di suo padre e dovrà rispondere anche dei suoi debiti.

    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Gentile Signora,

    nell’ipotesi in cui Lei sia, a qualunque titolo, nel possesso di beni ereditari, sussiste a Suo carico l’onere di redigere l’inventario (con l’ausilio di un Notaio o del Cancelliere del Tribunale) nel termine stringente di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione (giorno della morte di suo fratello) o della notizia della devoluta eredità (momento in cui Lei ha notizia di essere stata nominata sua erede).

    Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, infatti, il chiamato all’eredità è considerato erede, con conseguente fusione dei due patrimoni e subentro del chiamato all’eredità nelle posizioni (anche) passive di colui che è deceduto.

    Una volta compiuto l’inventario, potrà, poi, essere formalizzata la rinuncia.
    Precisiamo che è sufficiente il possesso anche un solo bene ereditario (ad es., un immobile, somme di denaro o altri beni mobili) affinché ci si debba considerare “possessori” di beni ereditari e che con il termine “possesso” deve intendersi qualsiasi relazione materiale con uno o più beni ereditari.

    Anche i Suoi figli – qualora in possesso di beni ereditari- dovranno compiere l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione e successiva rinuncia all’eredità. La sua dichiarazione di rinuncia, infatti, produce l’effetto che i suoi figli vengano chiamati all’eredità.

    in risposta a: Valutazione sulla fondatezza di una causa #735
    Avv. Andrea Pogliani
    Amministratore del forum

    Buongiorno,

    Anzitutto oggi il sistema giudiziario prevede che, per buona parte delle controversie, queste debbano essere precedute da un “tentativo obbligatorio” di negoziazione o di mediazione, nel corso del quale gli avvocati e i mediatori si dovranno sforzare di trovare una soluzione bonaria della controversia. Se questo tentativo non è stato fatto in maniera ufficiale, la causa non può nemmeno essere iniziata. Se l’avvocato non informa il cliente di questa possibilità/obbligo preliminare, commette un illecito disciplinare che può essere segnalato al suo Ordine Professionale. Inoltre, se la causa si rivela palesemente infondata, l’avvocato che l’ha iniziata risponde nei confronti del cliente a titolo di responsabilità professionale per non aver adempiuto diligentemente alla propria funzione di “filtro valutativo”.

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