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11 Gennaio 2019 alle 16:46 #721alema1964Partecipante
Buongiorno,
vorrei sottoporvi il seguente quesito.Mi è stato donato in vita da mio padre un appartamento a cui ero e sono molto affezionata. Purtroppo per problemi economici insorti successivamente sono stata costretta a metterlo in vendita, affidandomi ad un’agenzia immobiliare di mia fiducia.
L’agenzia ha ricevuto varie offerte, a seguito delle quali però mi ha fatto presente un problema per il quale vorrei un vostro parere legale.
Uno degli acquirenti interessati si è recato presso la sua banca per richiedere un mutuo e si è visto rifiutare la pratica in quanto, una volta visionata la provenienza “donativa” del mio immobile, la banca non ha potuto concedere il finanziamento richiesto perché ritenuto poco affidabile.
Perché? Posso risolvere in altro modo? Ma allora non potrò vendere il mio appartamento?
Ringrazio per un Vostro riscontro.11 Gennaio 2019 alle 16:48 #723Avv. Andrea PoglianiAmministratore del forumBuongiorno,
l’acquisto e/o il finanziamento dei beni immobili di provenienza donativa – come nel Suo caso- possono rivelarsi difficoltosi in quanto sussiste il rischio che gli eredi legittimari del donante (di norma, il coniuge e i figli), lesi nella loro quota legittima, possano agire per ottenere la restituzione dell’immobile donato. Tale azione potrà essere esperita entro il termine di 20 anni dalla data della donazione.
Soluzioni percorribili:
1) E’ possibile stipulare una polizza assicurativa che, dietro il versamento di un premio una tantum (premio unico e anticipato), indennizzi l’acquirente o il soggetto mutuante (la Banca che concede al terzo acquirente il finanziamento ipotecario sull’immobile di provenienza donativa) dei danni economici che essi potrebbero subire a seguito di un esito favorevole dell’azione di restituzione dell’immobile condotta dagli eredi legittimari del donante. In proposito, il nostro Studio ha già potuto verificare positivamente, occupandosi di un caso analogo al Suo, l’operatività di tali polizze.2) Qualora il donante sia ancora in vita, è possibile revocare la donazione innanzi ad un Notaio; a seguito della revoca, dunque, il donante e il donatario porranno nel nulla la precedente donazione -come se la stessa non fosse mai avvenuta- ed il donante tornerà ad essere l’unico ed esclusivo proprietario dell’immobile.
Percorrendo tale seconda soluzione, tuttavia, il ricavato della vendita dell’immobile spetterà solo ed esclusivamente a colui che, a seguito dell’avvenuta revoca della donazione, è tornato ad essere l’unico e solo proprietario del bene. Per tale motivo, risulta necessario che, con riferimento all’immobile, tra le Parti (donante e donatario) sussista piena sintonia e accordo in relazione ad ogni aspetto legato alla vendita dell’immobile e alla destinazione del suo ricavato.
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