Home Forum Diritto successorio La rinuncia all’eredità ha effetto anche a favore dei figli del rinunciante? Rispondi a: La rinuncia all’eredità ha effetto anche a favore dei figli del rinunciante?

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Avv. Andrea Pogliani
Amministratore del forum

Gentile Signora,

nell’ipotesi in cui Lei sia, a qualunque titolo, nel possesso di beni ereditari, sussiste a Suo carico l’onere di redigere l’inventario (con l’ausilio di un Notaio o del Cancelliere del Tribunale) nel termine stringente di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione (giorno della morte di suo fratello) o della notizia della devoluta eredità (momento in cui Lei ha notizia di essere stata nominata sua erede).

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, infatti, il chiamato all’eredità è considerato erede, con conseguente fusione dei due patrimoni e subentro del chiamato all’eredità nelle posizioni (anche) passive di colui che è deceduto.

Una volta compiuto l’inventario, potrà, poi, essere formalizzata la rinuncia.
Precisiamo che è sufficiente il possesso anche un solo bene ereditario (ad es., un immobile, somme di denaro o altri beni mobili) affinché ci si debba considerare “possessori” di beni ereditari e che con il termine “possesso” deve intendersi qualsiasi relazione materiale con uno o più beni ereditari.

Anche i Suoi figli – qualora in possesso di beni ereditari- dovranno compiere l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione e successiva rinuncia all’eredità. La sua dichiarazione di rinuncia, infatti, produce l’effetto che i suoi figli vengano chiamati all’eredità.